Detrazione spesa interventi risparmio energetico.
DETRAZIONE SPESA INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO.
In relazione alle spese sostenute nel 2007 per gli interventi agevolativi finalizzati al risparmio energetico, la detrazione del 55% deve essere ripartita necessariamente in tre rate annuali, in quanto la possibilità, prevista dalla finanziaria 2008, di rateizzare la detrazione per un periodo da 3 a 10 anni, a scelta del contribuente, ha efficacia dal 1° gennaio 2008 e non è suscettibile di una applicazione retroattiva.
L'obbligo di far redigere, a cura di un professionista abilitato, l'attestato di certificazione o di qualificazione energetica per gli interventi di sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali permane per quelli eseguiti nel periodo di imposta 2007. Detto obbligo viene soppresso, in base al comma 348, lett. b), dell'articolo 1 della legge Finanziaria 2008, solo a far data dal 1° gennaio 2008, in quanto la disposizione non ha efficacia retroattiva.
L'Agenzia ha invece chiarito che l'efficacia retroattiva è stata espressamente attribuita alla nuova Tabella di valori energetici, di cui al comma 23 dell'art. 1 della Finanziaria 2008, che sostituisce la precedente, errata, allegata alla Finanziaria 2007.
L'obbligo di far redigere, a cura di un professionista abilitato, l'attestato di certificazione o di qualificazione energetica per gli interventi di sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali permane per quelli eseguiti nel periodo di imposta 2007. Detto obbligo viene soppresso, in base al comma 348, lett. b), dell'articolo 1 della legge Finanziaria 2008, solo a far data dal 1° gennaio 2008, in quanto la disposizione non ha efficacia retroattiva.
L'Agenzia ha invece chiarito che l'efficacia retroattiva è stata espressamente attribuita alla nuova Tabella di valori energetici, di cui al comma 23 dell'art. 1 della Finanziaria 2008, che sostituisce la precedente, errata, allegata alla Finanziaria 2007.